Il Consiglio di Stato apre la strada al fotovoltaico in centro storico: il diritto alla transizione ecologica prevale sui vincoli paesaggistici.
Storia e innovazione non sempre vanno d’accordo, ma questa volta è intervenuto il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2808/2025, ha accolto l’appello di una famiglia di Firenze intenzionata a installare un impianto fotovoltaico sulla copertura del proprio immobile nel cuore di un borgo storico toscano.
Una decisione che segna un punto fermo per tutti quei cittadini che desiderano partecipare attivamente alla transizione ecologica, pur risiedendo in aree sottoposte a vincoli paesaggistici (qui un approfondimento).
Il caso
I fatti risalgono al 2021, quando i proprietari di un immobile situato nella zona dei così detti “centri storici minori” di Firenze, hanno presentano un’istanza per installare un impianto fotovoltaico e un cappotto termico.
Il progetto prevede l’installazione dei pannelli su due falde “non prospicenti la via pubblica”, con dispositivi “non riflettenti, scuri, complanari al tetto e non interferenti con il manto”.
La Commissione comunale del paesaggio esprime inizialmente un parere favorevole, a condizione che l’impianto sia completamente integrato nel tetto.
Tuttavia, la Soprintendenza boccia il progetto, citando la vicinanza con il sistema delle ville medicee, parte del Patrimonio Unesco.
Il ricorso
La famiglia non demorde e presenta un nuovo progetto migliorativo, con pannelli integrati, color rosso mattone, geometricamente regolari e allineati alle falde.
Tuttavia, la Commissione paesaggistica, senza considerare la nuova soluzione, si limita a riproporre il parere precedente, riferito alla versione originaria del progetto.
Il Comune rigetta nuovamente l’istanza. Il ricorso al TAR è respinto. Ma il Consiglio di Stato, in sede d’appello, ribalta tutto.
Il fotovoltaico è di pubblica utilità
Il Consiglio di Stato riconosce che i pannelli sul tetto possono avere un impatto visivo, ma chiarisce un principio fondamentale:
“La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.”
Dissenso sì, ma costruttivo
Uno degli elementi centrali della decisione è l’assenza del cosiddetto “dissenso costruttivo”.
L’amministrazione, infatti, non ha indicato alcuna modifica migliorativa, né ha valutato nel merito il nuovo progetto, limitandosi a reiterare un parere superato.
I Giudici sottolineano che
“la normativa di riferimento ha introdotto semplificazioni che mirano a incentivare la diffusione delle rinnovabili, nell’ottica di contemperare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative”.
Il fotovoltaico, dunque, non è più un corpo estraneo, ma rappresenta una “soluzione integrata e armonizzata” con il contesto, ma va sempre progettata con attenzione e rispetto delle normative vigenti.
In conclusione, se fino a oggi la tutela del paesaggio veniva considerata prioritaria, ora il Consiglio di Stato afferma chiaramente che la “transizione energetica è un interesse pubblico preminente”, al pari, se non superiore, alla conservazione visiva del territorio.
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