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Decreto salva casa è ufficiale: cosa prevede

Pubblicato da VIVERE Real Estate Blog sopra Giugno 4, 2024
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È ufficiale il decreto legge 29 maggio 2024 n. 69, noto come Decreto Salva Casa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 30 maggio.

La norma reca “disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, con l’obbiettivo di sanare piccole irregolarità nelle case degli italiani e sbloccare alcune situazioni che rendono difficoltosa la compravendita di abitazioni, in un periodo in cui il fabbisogno abitativo si va facendo sempre più problematico.

Decreto salva casa: il testo

L’obiettivo del testo del Decreto salva casa è favorire il recupero edilizio di appartamenti la cui compravendita è bloccata da alcune normative che non ne consentono la vendita, per facilitare il mercato immobiliare e venire incontro al fabbisogno abitativo sempre più crescente.

Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità.

Non si tratta di un condono edilizio.

In particolare interviene sulle difformità:

  • su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile
  • sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione
  • sulle parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità”

Decreto salva casa: cambio destinazione d’uso

Tra le disposizioni principali, si semplifica il cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e delle condizioni comunali.

In particolare, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dei parametri di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e simili non costituisce violazione edilizia se resta entro i limiti:

  • del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati
  • del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati
  • del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati
  • del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono anche  tolleranze esecutive , il minore dimensionamento, la mancata realizzazione di elementi non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e l’ ubicazione non conforme delle aperture interne e di altri elementi simili.

Le verande in edilizia libera

Secondo il decreto salva casa sono da considerare in edilizia libera:

  • le vetrate panoramiche amovibili (VePA) anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia composta da tende anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparentemente disarmonici

Decreto salva casa e silenzio assenso

Il decreto inoltre semplifica le procedure vigenti: è introdotto il regime di silenzio-assenso, principio particolarmente rilevante e che va nella direzione della massima semplificazione.

Significa che se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata. Infine si introduce la possibilità di installare tende e strutture di protezione dal sole e da eventi atmosferici, in regime di edilizia libera.

La norma mira anche a decongestionare gli uffici tecnici comunali sepolti da migliaia di pratiche. Il provvedimento prevede sanzioni che sono proporzionali all’aumento di valore dell’immobile e potranno essere utilizzate, tra l’altro, nella misura di 1/3, per progetti di recupero e rigenerazione urbana.

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